Tipologie di contratti in Italia

CONTRATTO A TEMPO INDETERMINATO

È il contratto con cui il lavoratore si impegna, a fronte del pagamento di una retribuzione, a prestare la propria attività lavorativa a favore del datore di lavoro, a tempo indeterminato, cioè senza vincolo di durata. Questo tipo di contratto è la forma comune di rapporto di lavoro, cioè la forma da utilizzare di regola per le assunzioni. Deve essere redatto in forma scritta e contenere tutte le principali informazioni sul rapporto di lavoro.

La dinamica delle attivazioni con contratto di lavoro a tempo indeterminato è congruente con il quadro congiunturale fortemente recessivo. In particolare, in corrispondenza dell’ultimo trimestre del 2012 si è toccato il minimo di avviamenti rispetto al periodo di osservazione consentito dal Sistema delle Comunicazioni Obbligatorie del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.

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CONTRATTO DI LAVORO A TEMPO DETERMINATO

E’ il contratto di lavoro che prevede un termine finale, una durata prestabilita. Al di là del termine finale, il lavoratore a tempo determinato ha diritto allo stesso trattamento dei lavoratori assunti a tempo indeterminato che svolgano la stessa attività, o che abbiano lo stesso inquadramento contrattuale. In particolare, al lavoratore a termine spettano le ferie, la gratifica natalizia, la tredicesima mensilità, il trattamento di fine rapporto e ogni altro trattamento in atto nell’impresa, a meno che non sia obiettivamente incompatibile con la natura del contratto a tempo determinato.

Nel quarto trimestre 2012 gli avviamenti con contratto a tempo determinato rappresentano, al netto dei fattori stagionali, circa i due terzi del totale delle attivazioni. Il flusso di nuovi contratti ha fatto registrare una crescita nell’ultimo trimestre del 2012.Tale aumento ha interessato, in particolare, i contratti di durata compresa tra i 4 e i 12 mesi, invertendo il trend registrato nel secondo e terzo trimestre dell’anno. Si registra, inoltre, una lieve ripresa dei rapporti di lavoro di durata più lunga (oltre i 12 mesi) che, dopo la crescita della prima metà del 2011, avevano subito una progressiva contrazione dall’ottobre dello stesso anno, protrattasi poi fino al settembre dell’anno successivo. Al contempo, si sono ridotti gli avviamenti con contratti di durata compresa tra i 2 e i 3 mesi, sia in termini tendenziali (-5,4%) che congiunturali (-8,3%).

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IL CONTRATTO DI INSERIMENTO 

Il contratto di inserimento lavorativo sostituisce, a seguito della cosiddetta riforma Biagi, il contratto di formazione e lavoro. Tende all’inserimento, o al reinserimento, del lavoratore nel mercato del lavoro mediante un progetto individuale di adattamento delle competenze professionali del soggetto a un determinato contesto lavorativo.

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IL CONTRATTO DI APPRENDISTATO

L’apprendistato è un contratto di lavoro caratterizzato da un contenuto formativo: il datore di lavoro, oltre a pagare la retribuzione all’apprendista per il lavoro svolto, è obbligato a garantire all’apprendista la formazione necessaria per acquisire competenze professionali adeguate al ruolo e alle mansioni per cui è stato assunto. L’apprendista ha, a sua volta, l’obbligo di seguire il percorso formativo che può essere svolto internamente o esternamente all’azienda. Ci sono tre tipi di apprendistato:

  • Apprendistato per la qualifica e per il diploma professionale:  è un contratto di lavoro che permette di conseguire una qualifica professionale o un diploma professionale alternando lavoro e studio.
  • Apprendistato professionalizzante o di mestiere: è un contratto di lavoro per il conseguimento di una qualifica professionale ai fini contrattuali attraverso una formazione trasversale e professionalizzante. La durata del contratto non può essere inferiore ai 6 mesi e superiore a tre anni o cinque per l’artigianato. Possono essere assunti con questa tipologia di apprendistati i giovani tra i 18 e i 29 anni compiuti (nel caso di possesso di qualifica professionale l’età minima scende a 17 anni), in tutti i settori di attività, privati o pubblici.
  • Apprendistato di alta formazione e di ricerca: è un contratto di lavoro che consente di conseguire diversi livelli di titoli di studio: diploma di scuola secondari superiore, diploma professionale di tecnico superiore, diploma di laurea, master e dottorato di ricerca. Possono essere assunti con questa tipologia di apprendistati i giovani tra i 18 e i 29 anni compiuti (nel caso di possesso di qualifica professionale l’età minima scende a 17 anni), in tutti i settori di attività, privati o pubblici.

Tra aprile e luglio gli avviamenti in apprendistato hanno registrato, pertanto, una marcata diminuzione rispetto allo stesso periodo del 2011, per poi riprendere un normale trend fisiologico, una volta stipulati, tra maggio e luglio, gli accordi collettivi necessari alla piena entrata a regime della nuova disciplina del contratto di apprendistato. Alla flessione del secondo e terzo trimestre dell’anno (in termini congiunturali rispettivamente pari a -12% e -4,4%) si contrappone nell’ultimo trimestre un aumento del 5,2%.L’andamento su base mensile conferma, dal mese di agosto, la fase di ripresa degli avviamenti in apprendistato fino al termine dell’anno.Nella seconda metà del 2012 la quota di avviamenti in apprendistato sul totale delle attivazioni ritorna progressivamente ai livelli dell’anno precedente.

La disaggregazione per età mette in evidenza una contrazione particolarmente pronunciata degli avviamenti dei giovani nella fascia d’età 15-19 anni nel periodo compreso tra aprile e giugno 2012. Tale contrazione è solo in parte ascrivibile alla tendenza di medio-lungo periodo al progressivo innalzamento dell’età media degli apprendisti, anche tenuto conto del difficile periodo di transizione al “nuovo apprendistato” e all’abolizione dell’apprendistato ex. L. 196/97.

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CONTRATTO A TEMPO PARZIALE (PART-TIME)

E’ un contratto di lavoro subordinato, a termine o a tempo indeterminato, che prevede un orario inferiore al normale orario di lavoro, ossia rispetto a quello a tempo pieno. Il lavoratore part-time ha diritto allo stesso trattamento dei lavoratori assunti a tempo pieno. Per quanto riguarda la retribuzione, ha diritto alla stessa paga oraria del lavoratore a tempo pieno, ma la sua retribuzione complessiva – compreso il trattamento economico per malattia, infortunio e maternità – è calcolata in proporzione al numero di ore lavorate.

 

IL CONTRATTO DI SOMMINISTRAZIONE DI LAVORO    

Il contratto di somministrazione di lavoro è un particolare contratto di lavoro subordinato che coinvolge tre soggetti:

  • il somministratore (un soggetto autorizzato come le agenzie di somministrazione),
  • l’utilizzatore,
  • il lavoratore.

Il lavoratore è assunto dal somministratore, ma viene inviato a svolgere la propria attività presso l’utilizzatore (c.d. missione). Il contratto di somministrazione può essere a tempo determinato oppure a tempo indeterminato e può essere concluso anche come rapporto a tempo parziale.

 

IL CONTRATTO DI LAVORO RIPARTITO

Il contratto di lavoro ripartito, o job sharing, è uno speciale contratto di lavoro in cui due lavoratori assumono l’impegno di svolgere la stessa prestazione lavorativa. I prestatori sono pertanto direttamente e personalmente responsabili dello svolgimento dell’intera prestazione lavorativa, ma possono concordare tra loro come suddividersi l’attività lavorativa e gestire in autonomia i propri orari.

 

IL CONTRATTO DI LAVORO A CHIAMATA

E’ un contratto di lavoro subordinato, anche a tempo determinato, con il quale un lavoratore si rende disponibile a rispondere alla “chiamata” del datore di lavoro per lo svolgimento delle prestazioni di lavoro. Sono previste due forme di contratto di lavoro intermittente:

-con obbligo di risposta alla chiamata

-senza obbligo di risposta alla chiamata

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L’analisi delle attivazioni secondo la forma di contratto utilizzato mostra negli ultimi due trimestri dell’anno una brusca flessione, rispetto al primo e al secondo trimestre, degli avviamenti con contratto di collaborazione e con contratto di lavoro intermittente.

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IL CONTRATTO DI LAVORO A PROGETTO

Si tratta di collaborazioni coordinate e continuative in cui l’attività prevalentemente personale è svolta senza vincolo di subordinazione nei riguardi del committente. Si caratterizza perciò per l’autonomia del soggetto che la svolge. L’attività del collaboratore deve essere riconducibile a uno o più progetti specifici determinati dal committente e gestiti autonomamente dal collaboratore.

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IL CONTRATTO DI LAVORO OCCASIONALE

Si tratta di un rapporto di collaborazione occasionale caratterizzato da un duplice requisito:

  • durata complessiva non superiore a 30 giorni nel corso dell’anno solare con lo stesso committente o, nell’ambito dei servizi di cura e assistenza alla persona, non superiore a 240 ore, con lo stesso committente;
  • un compenso non superiore a cinque mila euro nello stesso anno solare e con lo stesso committente.

 

IL CONTRATTO DI LAVORO ACCESSORIO

Le prestazioni occasionali accessorie sono attività lavorative che danno luogo a compensi complessivi, con riferimento a tutti i committenti, non superiori a cinque mila euro nel corso dell’anno solare e non superiore a due mila euro con riferimento al singolo committente imprenditore o professionista. . Possono essere svolte per qualsiasi tipo di attività e da qualsiasi soggetto (disoccupato, inoccupato, lavoratore autonomo o subordinato, full time o part time, pensionato, studente, percettore di prestazioni a sostegno del reddito), nei limiti del compenso economico sopra individuato. Con specifico riguardo alle attività agricole non costituiscono in ogni caso un rapporto di lavoro autonomo o subordinato le prestazioni svolte da parenti e affini sino al terzo grado in modo meramente occasionale o ricorrente di breve periodo, a titolo di aiuto, mutuo aiuto, obbligazione morale senza corresponsione di compensi, salvo le spese di mantenimento e di esecuzione dei lavori
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