PROCESSO PENALE: CAMBIAMENTI IN VISTA

E’ stato approvato alla Camera in prima lettura il disegno di legge di riforma del codice penale e del codice di procedura penale, atteso ora al Senato per il via libera definitivo.

Diverse le modifiche prospettate nel testo rispetto all’attuale assetto del sistema penale, sia sostanziale ma anche e soprattutto processuale, con conseguenti divergenze di posizioni tra maggioranza ed opposizioni.

In particolare, il ddl sulla giustizia penale contiene anche una norma, precisamente l’art 29, che delega il Governo a riformare le disposizioni in materia di intercettazioni di conversazioni o comunicazioni, argomento sul quale si sono sviluppate le maggiori polemiche.

Ecco, dunque, le novità di maggior risalto prospettate dal disegno di legge in esame :

• limiti alla pubblicabilità delle intercettazioni : al fine di tutelare la riservatezza dei soggetti protagonisti delle vicende Processo penale novitàprocessuali, le nuove norme dovranno vietare la pubblicazione di conversazioni irrilevanti ai fini delle indagini e concernenti soggetti estranei al processo, attraverso una selezione del materiale intercettato “nel contraddittorio tra le parti e fatte salve le esigenze di indagine”.

Viene inoltre prevista la pena fino a quattro anni per chi diffonda registrazioni fraudolente di conversazioni tra privati “al solo scopo” di recare danno alla reputazione o all’immagine altrui; la pena è invece esclusa se le registrazioni costituiscono prova di un processo o vengono utilizzate per esercitare il diritto di difesa o di cronaca.

• estinzione del reato per condotte riparatorie : il giudice, dopo aver previamente sentito le parti e la persona offesa, potrà dichiarare estinti i reati quando l’imputato ha riparato interamente il danno mediante restituzione o risarcimento o eliminando le conseguenze dell’illecito.

• riduzione termini durata delle indagini preliminari : scende a 3 mesi il tempo a disposizione del pubblico ministero per scegliere, dopo aver condotto le indagini, se archiviare la notizia di reato o esercitare l’azione penale, con eventuale proroga di altri 3 mesi in caso di complessità delle indagini. Viceversa, per i reati di criminalità organizzata o di terrorismo il termine è di 12 mesi.

• estensione dei diritti della parte offesa : decorsi sei mesi dalla denuncia, la persona offesa ha diritto di conoscere lo stato di svolgimento del procedimento, con conseguente stimolo all’attività del pubblico ministero.

• aumento di pena per le fattispecie di reato di furti e rapine ( per il furto in abitazione la pena passa da tre a sei anni e per la rapina semplice da quattro a dieci anni ) e per il voto di scambio politico-mafioso ( dai 4-10 anni si passa ai 6-12 anni ) .

• stretta ai motivi di appello ed al ricorso per Cassazione : saranno più rigorosi e stringenti i motivi per cui le parti potranno presentare appello e aumenteranno le sanzioni in caso di inammissibilità dei ricorsi, con una disciplina più semplificata per le ipotesi di inammissibilità per vizi formali e un aumento dei casi di annullamento senza rinvio da parte della Cassazione.

Diversi, quindi, i cambiamenti prospettati e diverse sono state, pertanto, anche le polemiche e le critiche mosse al disegno di legge in questione, specialmente in tema di riduzione dei termini di durata delle indagini e di intercettazione di comunicazioni o conversazioni (tematica alla quale dedicheremo un approfondimento apposito).

L’iter parlamentare del ddl, tuttavia, è soltanto agli inizi e le occasioni di confronto e di eventuali modifiche e miglioramenti non mancheranno.

OSPECA

SIMONE CIMA

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