Gli interessi producono interessi: ma l’art.1283 c.c. dispone che, in mancanza di usi contrari, gli interessi scaduti possono produrre interessi solo dal giorno della domanda giudiziale o per effetto di convenzione posteriore alla loro scadenza, e sempre che si tratti di interessi dovuti per almeno sei mesi. L’anatocismo praticato dalle banche nei loro rapporti con i debitori (clienti) è disciplinato dall’art. 120 del t.u. bancario (d.lgs. 1.9.1993, n.385). Gli usi bancari consentono di calcolare gli interessi non solo annualmente, ma anche semestralmente e pure trimestralmente. Poiché il calcolo di tali interessi poteva sconfinare nell’usura, la giurisprudenza si è fatta carico di accertare se essi siano conformi alla disposizione, e un recente orientamento ha stabilito che gli usi bancari al riguardo non siano usi normativi e che pertanto le clausole relative alla trimestralizzazione degli interessi nei contratti bancari siano nulle. Di più. Dopo l’introduzione della nuova legge sull’usura, molti contratti bancari, stipulati in tempi in cui l’alto saggio d’interessi era conforme agli usi, avrebbero potuto essere considerati usurari. Con sentenza delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione del 4.11.2004 n.21095 è stato confermato l’orientamento della giurisprudenza di merito e di talune pronunce di sezione della Corte di Cassazione medesima in cui si è dichiarata la nullità delle clausole contrattuali che prevedono l’anatocismo trimestrale. La motivazione non ha riguardo al merito, quanto all’applicazione di un principio generale, in base al quale, essendo le clausole frutto di un uso consuetudinario, e rilevato che quell’uso è venuto meno, la loro validità ne viene inficiata. Il punto centrale del ragionamento muove dalla definizione dell’espressione “usi contrari” in base ai quali l’art. 1823 fa salva la validità della clausola derogatoria. In particolare l’espressione “usi” fino al 1999 considerati alla stregua delle consuetudini, con valenza normativa, ora delle SS.UU., sulla base della giurisprudenza pregressa, peraltro non uniforme, è intesa in senso diverso, e cioè gli usi, da normativi sono degradati ad usi contrattuali ex art. 1340 c.c. e perciò ritenuti non applicabili in base all’art. 1823. La qualificazione giuridica di questi usi si fonda su:
– una premessa maggiore, in base alla quale gli “usi contrari” di cui parla l’art. 1283 c.c. sono usi normativi;
– una premessa minore, in base alla quale, con riguardo al calcolo degli interessi anatocistici, l’uso non è più avvertito come un imperativo, nel senso che sarebbe scomparsa l’opinio iuris ac necessitatis a cui si atteneva il comportamento del cliente nel pagare a richiesta della banca tale categoria di interessi;
– una conclusione, nel senso che la deduzione è che ai contratti contenenti clausole anatocistiche si applica il divieto previsto dall’art. 1283.
OSPECA
MICHELE FASCETTI