ARTICOLO 18

L’articolo 18 della legge 300/1970, cd Statuto dei Lavoratori, non ha introdotto una nuova fattispecie di licenziamento ma ne ha modificato gli effetti perché il licenziamento privo di giusta causa o giustificato motivo è invalido e quindi non estingue il rapporto di lavoro. Infatti l’art. 18 prevede la reintegrazione nel posto di lavoro (tutela reale), anche se, secondo la giurisprudenza della Cassazione (Cass. N. 7267/1998) la reintegrazione è giuridica e non implica l’accompagnamento del lavoratore ingiustamente licenziato in fabbrica ex art. 612 c.p.c. e tanto meno la sua riammissione in servizio. Va precisato che l’art. 18 nella formulazione del 1970 aveva scandito con nettezza due fasi. La prima riguardava il periodo che va dal momento del licenziamento a quello della sentenza del giudice che ordina la reintegrazione, e per tale periodo la disposizione obbligava il datore di lavoro a corrispondere al lavoratore un risarcimento del danno non inferiore a cinque mensilità e la sospensione del rapporto, non essendo chiaro se fossero dovuti o meno i contributi previdenziali o assistenziali. La seconda fase riguardava il periodo successivo alla sentenza, per il quale erano corrisposte le retribuzioni dovute. L’art. 18 quindi prevedeva un regime particolare e in parte diverso da quello generale della nullità o annullabilità degli atti. Secondo la nuova formulazione dell’art.18, comma 4 (introdotto dall’art.1, legge 11 maggio 1990, nn.108) il giudice condanna il datore di lavoro al risarcimento del sanno subito dal lavoratore stabilendo un indennità commisurata alla retribuzione globale di fatto. L’onore della prova ricade sul datore di lavoro. Una parte della giurisprudenza ha anche affermato che la mancata reintegrazione con conseguente inattività e inoperosità del lavoratore illegittimamente licenziato da diritto al risarcimento del danno dalla professionalità, in aggiunta all’indennità commisurata alle retribuzioni dalla data del licenziamento solo se il lavoratore provi il danno medesimo (Cass. 13 luglio 2002, n. 10203). Il lavoratore, che abbia avuto il riconoscimento dal giudice del suo diritto ad essere reintegrato, può chiedere al datore di lavoro, in alternativa alla reintegrazione, un indennità sostitutiva pari a quindici mensilità.

OSPECA
MICHELE FASCETTI

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