ANATOCISMO e LEGITTIMITA’

Il termine anatocismo sta ad indicare l’azione con cui si sommano gli interessi al capitale sul quale sono stati calcolati (capitalizzazione degli interessi), in modo che detti interessi producano a loro volta altri interessi supplementari. ​​​​​​​​​​ Il Codice civile all’Art 1283 nello specifico sottolinea che “Sugli interessi scaduti non maturano interessi (c.d. “Anatocistici”); anzi di massima è vietata una clausola che dovesse prevederli, salvo che, trattandosi di interessi primari scaduti e dovuti da almeno sei mesi, non intervenga:
a) Una domanda giudiziale appositamente diretta al conseguimento di interessi anatocistici.

b) Una convenzione,posteriore alla scadenza degli interessi primari, che li preveda.”

Rendiamo il tutto più accessibile con un caso pratico:

Supponiamo di richiedere ad una società finanziaria o ad un istituto di credito un prestito di 10.000 € da restituire in 1 anno al tasso fisso del 10% e che tale prestito venga erogato a partire dal 01/01/2007.

1. Senza applicare l’anatocismo il calcolo alla fine dell’anno sarebbe il seguente:

 
Totale Interessi: 1.000 €

2. Supponiamo ora che tale istituto di credito decida di applicare l’anatocismo semestrale e che gli interessi semestrali (in questo caso pari a 500 euro), vengano calcolati dopo i primi 6 mesi:

 
Totale Interessi: 1.025 €
Con un aggravio di spesa di 25,00 €!

I dubbi crescono e le domande sorgono: Perché gli interessi a debito del correntista vengono liquidati (sul conto) con frequenza semestrale, mentre gli interessi a credito dello stesso sono liquidati con cadenza annuale? Perché questo forte aggravio per il cliente? ​ Da un punto di vista strettamente giuridico,il disallineamento nella maturazione degli interessi comporta, per il debitore, il pagamento non solo del capitale e degli interessi concordati, ma anche degli ulteriori interessi calcolati sugli interessi già computati e già scaduti, comportando quindi una crescita esponenziale del debito, soprattutto in presenza di tassi di interesse elevati.

I connotati negativi ed ingiusti dell’anatocismo erano sempre più evidenti e, soprattutto la giurisprudenza, che fino a poco tempo prima avallava il sistema anatocistico,cambia radicalmente direzione. A seguito della nota sent. 4 novembre 2004 n. 21095 delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione, si afferma l’illegittimità sostanziale, anche per il passato, degli addebiti bancari per anatocismo.

Modalità e criteri per la produzione di interessi sugli interessi, maturati nell’esercizio dell’attività bancaria- prevedendo, in ogni caso, che nelle operazioni di conto corrente sia assicurata nei confronti della clientela,parte debole del rapporto contrattuale, la stessa periodicità nel conteggio degli interessi, sia debitori sia creditori! -,sono oggi fissati (ex art. 120,comma 2 D.Lgs 1 settembre 1993, n. 385) con delibera del CICR (Comitato Interministeriale per il Credito e il Risparmio), solo ove consentito ex art 1283 c.2 C.C.

OSPECA

GIULIA MINUTI

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