La direttiva dell’Unione Europea 2004/39/CE (conosciuta anche come direttiva MiFID, acronimo di Markets in Financial Instruments Directive) è un atto normativo emanato dal Parlamento Europeo in data 21 aprile 2004. E’ un tassello notevole verso la costruzione di un mercato finanziario integrato, competitivo ed efficace all’interno dell’Unione europea (UE).
A tale direttiva ne è seguita un’altra, la 2006/73/CE, attuativa della stessa. Entrambe sono state recepite poi recepite dall’Italia nel 2007 secondo le norme del diritto europeo. Una delle conseguenze di tale approccio è il riconoscimento tra i servizi di investimento della consulenza in materia di investimenti.
La direttiva in questione si applica a tutte le macro-categorie di soggetti operanti nei mercati finanziari ovvero: gli intermediari, cioè le banche e le imprese di investimento; i soggetti che forniscono servizi di consulenza finanziaria e le c.d. trading venues, che comprendono i gestori di mercati regolamentati e gli Internalizzatori Sistematici. La MiFID impone alle imprese di investimento di operare una classificazione della propria clientela ai fini di modulare gli obblighi informativi da assolvere e le tutele da garantire.
Vi sono tre categorie di clienti: il cliente al dettaglio, definito come né cliente professionale né controparte qualificata; il cliente professionale cioè la categoria alla quale appartengono di diritto i soggetti autorizzati a svolgere servizi di investimento (i Governi nazionali e locali, gli enti pubblici, le Banche centrali e le istituzioni internazionali le società di diritto privato che superano determinati limiti di fatturato); la controparte qualificata, un sottoinsieme dei clienti professionali composto da imprese di investimento, enti creditizi e assicurativi.
La classificazione della clientela è funzionale all’individuazione degli obblighi informativi da assolvere. Vi sono obblighi informativi nei confronti di tutte le categorie di clienti e riguardano: la classificazione assegnata; gli eventuali conflitti di interesse; le informazioni sulle perdite. A prescindere dalla categoria di appartenenza, il cliente ha diritto ad informazioni sufficienti ad effettuare scelte di investimento consapevoli e che siano oneste, chiare e non fuorvianti. La MIFID mira a favorire la creazione di mercati finanziari integrati ed efficienti nonché ad assicurare un grado di armonizzazione necessario per poter offrire agli investitori un livello elevato di protezione e consentire alle imprese di investimento di prestare servizi in tutta la Comunità Europea.
OSPECA
MICHELE FASCETTI